Una trattazione molto esaustiva sul reato di genere ovvero nel caso specifico sul reato compiuto in danno di una donna da parte di un partner o ex partner per motivi per lo più emotivi e passionali. L'articolo tratta sia della Legislazione ovvero del Codice Rosso e di altri interventi del Legislatore ma anche del supporto alla vittima, dell'ascolto della stessa, della rete di supporto nonchè della rieducazione del reo. Un quadro molto esaustivo anche per stilare una strategia difensiva efficace.
Chi compie atti sessuali con un minore di anni quattordici è punibile con la stessa pena prevista dalla norma che punisce la violenza sessuale, cioè con la reclusione da cinque a dieci anni.
Sussiste il reato anche quando gli atti sessuali sono compiuti con una persona che abbia già compiuto i quattordici anni, ma non ancora i sedici, quando l’adulto sia l’ascendente, il genitore, il convivente del genitore, il tutore oppure, in generale, persona che – per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia – , abbia l’affido del minore o con cui il minore comunque conviva.
Con una recente sentenza (Cass. 9349/2012) è stato chiarito che sussiste l’ipotesi delittuosa anche quando l’adulto sia rimasto passivo alle attenzioni di carattere sessuale che gli aveva indirizzato la minore coinvolta.
La semplice condotta omissiva – etichettata come “di accondiscendenza” – era da ritenersi secondo i Giudici come “partecipativa” perché il consenso alle iniziative era implicito nella prolungata accettazione.
In sintesi: mentre la violenza sessuale richiede che vi sia costrizione o induzione a compiere o subire atti sessuali, il reato di “atti sessuali con minorenne” incrimina chi compie tali atti “con” un minore; è, perciò, irrilevante la partecipazione attiva o l’iniziativa della minore che è sempre considerata vittima.